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Bonus vacanze: alcune precisazioni

Come ricordato nella nostra notizia del 22 giugno scorso, il bonus vacanze consiste in uno sconto dell’80% sul costo della vacanza e in una detrazione del 20% da recuperare con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Ora una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 18/E, datata 3 luglio2020, specifica i requisiti e le modalità di accesso all’agevolazione.

Requisiti per il riconoscimento del bonus

Per essere riconosciuto il bonus deve:

  • essere utilizzato in un’unica soluzione cioè non può essere frazionato. Pertanto se per la prestazione del servizio vengono emesse due fatture, ad esempio una per l’acconto e una per il saldo, lo sconto può essere utilizzato solo per una delle due
  • essere utilizzato per i servizi erogati da un singolo fornitore e non per quelli resi da più fornitori, a meno che i servizi accessori siano indicati nella fattura emessa da un unico fornitore.
  • Il pagamento della vacanza deve essere documentatoA fronte del pagamento da parte del consumatore, il fornitore deve emettere fattura elettronica o documento commerciale o nel caso si tratti di agriturismi o bed & breakfast documento commerciale non elettronico, scontrino o ricevuta fiscale.La ricevuta deve riportare il codice fiscale del componente del nucleo fiscale che intende fruire dell’agevolazione.

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